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RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Riforma del terzo settore: Servizi

ADEMPIMENTI CODICE DEL TERZO SETTORE

In merito agli adempimenti obbligatori inerenti il codice del terzo settore è importante che inviate alla sede provinciale, il prima possibile, il rendiconto/bilancio 2021 del vostro circolo/associazione affiliata/o unitamente al verbale di approvazione da parte della assemblea. Tale adempimento è obbligatorio. In caso di mancato invio il RUNTS provvedere alla mancata iscrizione al registro o alla cancellazione dell’associazione/circolo.

In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati gli schemi per la redazione dei bilanci e del rendiconto per cassa degli enti del terzo settore che dovranno essere utilizzati d’ora in avanti.

La sede provinciale si mette a disposizione per aiutare tutti i circoli interessati.

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ADEMPIMENTI OBBLIGATORI RIFORMA/CODICE DEL TERZO SETTORE

Il codice del Terzo Settore sta entrando sempre più velocemente all’interno della nostra vita associativa. Ricordiamo a tutti che entro MAGGIO 2022 le organizzazioni dovranno aver svolto tutti gli adempimenti per l’adeguamento alla legge. Le organizzazioni che non si adegueranno non saranno considerati Enti del Terzo Settore.
E’ imperativo che tutte le associazioni iscritte alle Acli adottino la riforma e inviino la documentazione alla sede provinciale.
Per semplificare abbiamo voluto riepilogare le attività, gli adempimenti e le novità previste.

AGGIORNAMENTO STATUTO
E’ Obbligatorio aggiornare lo statuto delle Associazioni entro e non oltre Maggio 2022. Visti i tempi di registrazione in Agenzia delle Entrate e comunicazione agli organi consigliamo vivamente, a chi non lo avesse ancora fatto, di avviare questo iter il prima possibile.
Passaggi concreti da seguire:
1. Modificare lo statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal codice del Terzo settore;
2. Approvare le modifiche da parte del consiglio direttivo (Presidenza);
3. Convocare un’assemblea dei soci (di solito straordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente valido;

4. Registrare lo statuto all’Agenzia delle Entrate (L’agenzia lo effettua gratuitamente ma occorre prendere appuntamento e recarsi con 3 copie in originale dello stesso unitamente ai verbali di approvazione);
5. Inviarlo alla sede Provinciale Acli unitamente agli altri documenti già richiesti.

RENDICONTI/BILANCI D’ESERCIZIO 2021
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102, sono stati pubblicati gli schemi per la redazione dei bilanci e del rendiconto per cassa degli enti del terzo settore, comprese le nostre associazioni, che dovranno essere utilizzati a far data dal corrente esercizio 2021 (approvazione nel 2022).
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro continueranno a redigere il rendiconto per cassa, secondo il nuovo schema previsto. Gli Enti del Terzo settore con ricavi superiori a 220.000 euro dovranno invece redigere il Bilancio di esercizio formato da Stato Patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.
Entro il 30 Giugno 2022 si dovrà procedere al deposito presso il RUNTS del bilancio o del rendiconto per cassa del 2021, che dovrà essere approvato dall’organo preposto entro la data prevista nello statuto della struttura.

RENDICONTI/BILANCI DI ESERCIZI PRECEDENTI (2019-2020)
Alla sede Provinciale occorre inviare anche i bilanci 2019 e 2020. In questo caso non è ovviamente necessario che siano stati rispettati gli schemi di cui al decreto del 2020.

ORGANO DI CONTROLLO
L’art 30 del Codice del Terzo settore prevede l’obbligo di nominare l’Organo di controllo quando per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
A tale proposito occorre evidenziare che:
Per totale attivo patrimoniale si intende il totale della voce dell’Attivo Patrimoniale;
Per ricavi si intendono tutte le entrate indistintamente dalla tipologia delle stesse, ad esempio le quote di rimborso del Patronato Acli verso la sede Provinciale vanno considerati tra i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate che determinano il raggiungimento dei 220.000 € annui.
I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 23971, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

VOLONTARI
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I beneficiari dell’azione del volontario che opera presso un’associazione affiliata possono dunque essere sia gli associati, sia terze persone e/o comunità cui l’associazione si rivolge.

Il volontario può essere anche un non socio, ma nelle APS è previsto che lo svolgimento delle attività d’interesse generale sia condotto avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Dunque, se le attività di un’associazione sono rette dal lavoro di 10 persone, almeno 6 devono essere volontari che rivestano anche la qualifica di associati.


NUMERO VOLONTARI
Oltre alla prevalenza del lavoro dei volontari associati, nelle Aps è stabilito un requisito aggiuntivo: il numero dei volontari (soci e non) deve essere il doppio di quello dei lavoratori (ad esempio, se in un circolo operano 4 volontari, il numero dei lavoratori da impiegare potrà essere al massimo di 2).
In alternativa a tale criterio, può adottarsi quello secondo cui il numero dei lavoratori retribuiti non deve superare il 5% del numero dei soci (quindi, ad esempio, un circolo con 100 soci potrà impiegare al massimo 5 lavoratori).
Si deve ritenere, anche sulla scorta dei dati richiesti dal RUNTS, che il computo dei lavoratori riguardi quelli interessati da un contratto di lavoro subordinato (full o part time, a tempo determinato o indeterminato) o parasubordinato. Tra questi ultimi rientrano anche gli amministratori, se retribuiti.


INCOMPATIBILITÀ VOLONTARI
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Il volontario, quindi, non potrà avere un rapporto di lavoro con le Strutture associative ACLI.

RIMBORSI SPESE
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 - purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Dunque, concretamente sarà necessario che, sia per i rimborsi spese analitici, sia per quelli oggetto di autocertificazione, l’ente approvi un regolamento in cui siano specificate quali spese sono ammesse a rimborso, entro quali limiti (fermi i valori massimi autocertificati), e quali siano le forme per autorizzare le spese ed i relativi rimborsi.

REGISTRO VOLONTARI
Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Si attende l’emanazione del decreto interministeriale (MISE e Ministero del Lavoro) per avere conferma della possibilità di istituire una sezione separata del registro, dove iscrivere coloro che prestano l’attività di volontariato in modo occasionale.
In tale sede dovrebbe essere definitivamente chiarito anche l’obbligo della vidimazione iniziale del registro, nonché della sua possibile tenuta anche in forma elettronica.

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DOCUMENTI DA INVIARE IN SEDE PROVINCIALE

a) Atto costitutivo;
b) Statuto registrato (aggiornato);
c) Verbale/estratto Assemblea che ha approvato le modifiche statutarie;
d) Bilanci anno 2019 e anno 2020,
e) Verbali/estratti Assemblea che ha approvato il bilancio;
f) Documento identità rappresentante legale;
g) Certificato codice fiscale struttura;
h) Certificato attribuzione partita Iva struttura se attiva.

PROVENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI

La disciplina delle attività diverse è disciplinata dall’art. 6 del codice del terzo settore e dal decreto ministeriale n.107 del 19 maggio 2021.
Le associazioni possono svolgere attività diverse alle seguenti condizioni:
1. le attività diverse devono espressamente previste dallo statuto
2. tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
3. le entrate da attività diverse non devono essere superiori al 30% del totale delle entrate del circolo
4. le entrate da attività diverse non devono essere superiori al 66% del totale dei costi de circolo. Si ricorda che tra i costi del circolo possono essere valorizzate anche le ore prestate dai volontari non occasionali oppure le prestazioni / cessioni erogate gratuitamente.
Dal punto di vista della qualifica tributaria, poi, le attività diverse sono assimilate ad attività di matrice commerciale, diversamente dalle attività di interesse generale che, invece, possono essere commerciali o non commerciali.

Caratteristiche della somministrazione presso i circoli

Le modalità di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti presso i circoli sono disciplinate dall’art. 148 TUIR (rifuso poi nell’art 85 del codice del terzo settore).
Nello specifico, le condizioni di svolgimento dell’attività di somministrazione che consentono di considerare decommercializzate le entrate derivanti dalla mescita sono le seguenti:
1. l’attività deve essere svolta in stretta complementarità con le attività di interesse generale;
2. l’attività deve essere svolta presso la sede del circolo;
3. l’attività deve essere indirizzata esclusivamente a soci ed il circolo deve essere affiliato ad un’organizzazione le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero (come le ACLI aps);
4. l’attività non deve essere svolta avvalendosi di strumenti pubblicitari diretti a terzi diversi dai soci.
L’attività di somministrazione, inoltre, è direttamente collegata all’attività di ricreazione ed aggregazione sociale e non si risolve nella mera fornitura di un servizio. Infatti, questa attività è funzionale alla realizzazione delle attività di interesse generale perché i soci, coinvolti in situazioni di convivialità, progettano attività sociali ed attivano iniziative civiche.

Somministrazione e rendiconto gestionale

Questo ci porta a sostenere che laddove il circolo svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei requisiti sopra riportati, sia possibile imputare l’attività di somministrazione tra le attività di interesse generale e registrare le relative entrate ed uscite nella sezione A del rendiconto di gestione.
Differente è l’attività di somministrazione di pasti, le cui entrate, invece, hanno natura commerciale e devono sempre essere considerate attività diverse (art. 6 Cts), pertanto, imputate nella relativa voce del rendiconto.
È necessario evidenziare che l’assenza di atti normativi che chiariscano e definiscano il concetto di interesse sociale, come pure la natura dell’attività di somministrazione, ci impongono tuttavia anche una valutazione caso per caso, soprattutto di fronte a circoli molto strutturati.
Nota bene: quanto sopra non riguarda ovviamente i casi in cui la somministrazione di alimenti e bevande, anziché essere svolta direttamente dal circolo, viene data in gestione a terzi.

DISPOSTA UNA NUOVA PROROGA, MA ATTENZIONE ALL’AVVIO DEL RUNTS

Il decreto 77 del 31 Maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel riservarsi di approfondire alcuni articoli in modo più dettagliato, preme segnalare che l’art. 66 comma 1 ha disposto un ulteriore differimento del termine di adeguamento alle disposizioni inderogabili del D. lgs. n. 117/2017 degli statuti di Aps, Odv e Onlus iscritte nei relativi registri di settore, prorogandolo dal 31 maggio 2021 (data da ultimo individuata nel decreto “Sostegni”) al 31 maggio 2022.

Fino a tale data, pertanto, le Aps aderenti potranno apportare le modifiche statutarie obbligatorie avvalendosi delle maggioranze semplificate proprie dell’Assemblea ordinaria.

Ricordiamo, tuttavia, che l’approvazione delle clausole inderogabili rappresenta una condizione imprescindibile ai fini dell’iscrizione nel  Registro Unico del Terzo settore e che pertanto, in vista della sua prossima operatività e del conseguente avvio del processo di trasmigrazione dei dati degli attuali registri Aps, è necessario procedere agli adeguamenti prima del nuovo termine del 31 maggio 2022.

In altre parole, per “entrare” nel Terzo settore, resta fermo l’obbligo di adeguamento statutario alle disposizioni del D. lgs. n 117/2017 prima dell’operatività del Runts, della quale non si conosce ancora la data di avvio, ma che era ipotizzata agli inizi di luglio.


Ricordiamo, inoltre, che, qualora a seguito dei controlli effettuati dagli Uffici per verificare la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione nel nuovo Registro unico dovessero emergere delle difformità statutarie rispetto alle previsioni del Codice del terzo settore, gli enti interessati avranno 60 giorni, a decorrere dalla richiesta della Regione, per porvi rimedio.


In tal caso quindi, in forza della proroga disposta con il decreto “Semplificazioni”, si potrà procedere ad apportare le modifiche statutarie necessarie avvalendosi delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

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